Cessione del quinto dello stipendio – Guida pratica

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cessione del quinto rimborso

Cos’è e in che cosa consiste la cessione del quinto dello stipendio?

La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento tramite trattenuta diretta sullo stipendio o pensione da parte del datore di lavoro o dall’ente che eroga la pensione, versata direttamente all’istituto di credito.
Si tratta di un finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti con la particolarità che il rimborso delle stesse non viene effettuato dal richiedente, bensì dal suo datore di lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione). Il datore di lavoro è pertanto il soggetto deputato a versare le rate a favore dell’Istituto che ha erogato il prestito.

Chi può richiedere una cessione del quinto dello stipendio?

In origine, a poterne fare richiesta erano esclusivamente i dipendenti pubblici. Attualmente, grazie ad opportune modifiche normative (legge 80/2005), questa forma di credito è disponibile anche per i dipendenti privati ed i pensionati.

1) Dipendenti pubblici e privati
Per tali soggetti il contratto deve essere a tempo indeterminato ed è richiesta un’anzianità lavorativa minima, che varia a seconda della compagnia assicurativa che fornisce la polizza (generalmente di qualche mese). È necessario che la durata della cessione non ecceda il termine del rapporto di lavoro. In più, nel caso in cui il richiedente sia un dipendente privato, l’istituto di credito verificherà che l’azienda per cui si lavora, soddisfi alcuni criteri di ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore ad un minimo stabilito, etc.), da valutare in sede di delibera della richiesta.

2) Pensionati
I pensionati che vogliano richiedere questa particolare modalità di finanziamento devono essere titolari di pensioni diverse da quelle sociali per inabilità (sono ammesse le pensioni di anzianità e di vecchiaia, quelle di invalidità e quelle di reversibilità), il cui assegno pensionistico sia di importo superiore alla pensione minima e la cui età alla scadenza del piano di ammortamento non superi i 90 anni.

Qual è la quota di stipendio o pensione finanziabile con la cessione del quinto dello stipendio?

L’importo della rata di rimborso non può normalmente eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile.
La somma massima del prestito viene stabilita sulla base dell’importo dello stipendio o della pensione. La durata del rimborso varia da un minimo di 2 anni a un massimo di 10 anni.

Il finanziamento è rinnovabile, ma a determinate condizioni:

  • se è decorso un limite minimo di tempo pari ai 2/5 dell’intera durata del prestito iniziale, ovvero se hai rimborsato almeno il 40% del numero delle rate previste;
  • se si vuole rinnovare un’operazione di durata pari od inferiore a 5 anni con una di 10 anni.

Quando stipulo un contratto di cessione del quinto sono obbligato a contrarre anche un’assicurazione?

L’articolo 54 del D.P.R. n. 180/1950 stabilisce che le cessioni del quinto «devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego».
Ai sensi di legge, quindi, l’unica copertura assicurativa obbligatoria per i dipendenti è quella relativa al rischio di premorienza e di perdita del posto di lavoro. Nel caso dei pensionati, l’obbligo riguarda solo il rischio morte.
Invero, contestualmente alla stipulazione della cessione del quinto, il dipendente è tenuto a sottoscrivere anche una copertura assicurativa con la quale si cerca di tutelare il creditore dal rischio di morte o di perdita involontaria del posto di lavoro da parte del dipendente.
Inoltre, in alcuni casi sarà possibile porre il Tfr a garanzia della cessione del credito. In questa ipotesi, se il rapporto di lavoro dovesse concludersi prima dell’integrale restituzione del prestito, l’istituto di credito potrà rifarsi sulla liquidazione, arrivando anche a trattenerla integralmente, considerato che non ci sono limiti alla cessione del Tfr. Nella contestuale ipotesi della presenza di una polizza assicurativa e di un Tfr in garanzia, come sovente capita, l’assicurazione interviene a coprire il debito residuo nella misura in cui dovesse “avanzare” della liquidazione.

Cosa succede alla cessione del quinto in corso in caso di licenziamento?

Al momento del licenziamento, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Istituto di credito il TFR maturato quale garanzia alla cessione del quinto per tutta la durata del prestito. In che modo?
In caso di eventuale interruzione del rapporto di lavoro precedente all’estinzione dell’intero debito, il datore di lavoro o il fondo presso cui il TFR è accantonato versa all’ente erogatore la parte necessaria a coprire il debito residuo. Qualora la banca o la finanziaria non riceva la somma o la riceva parzialmente e il dipendente non sia nuovamente impiegato, sarà la compagnia assicurativa che ha coperto il prestito con la sua polizza a indennizzare l’ente finanziatore.
Il datore di lavoro deve, altresì, comunicare l’interruzione del rapporto di lavoro alla Banca. Quest’ultima provvederà a mettersi in contatto con il debitore per stabilire le modalità in cui proseguire l’ammortamento del prestito.

A questo punto, però, è opportuno fare riferimento a due fattispecie che si possono verificare, vale a dire il licenziamento per giusta causa e il licenziamento in caso di fallimento dell’azienda.

1) Licenziamento per fallimento dell’azienda
Qualora il licenziamento del dipendente dipenda dal fallimento dell’azienda e, dunque, per cause a quest’ultimo non imputabili, il rimborso del residuo sarà erogato dalla compagnia assicurativa, la quale non potrà rifiutarsi, come accade nella prima ipotesi descritta.
2) Licenziamento per giusta causa
Qualora, invece, il licenziamento dipenda da una condotta illecita del lavoratore e, quindi, il licenziamento è imputabile ad una giusta causa, la compagnia assicurativa può anche rifiutarsi di pagare l’indennizzo all’istituto creditore che procederà a mettere a sofferenza il credito, il quale verrà registrato in passività.
In tal caso, la compagnia assicurativa in questa ipotesi chiuderà il rapporto creditizio con la banca che ha erogato il credito estinguendo il debito, ma potrà ben rivalersi nei confronti del lavoratore.
La suddetta fattispecie merita di essere approfondita.

L’assicurazione nella cessione del quinto e la rivalsa nei confronti del dipendente.

Ai fini di approfondire il tema della rivalsa che l’assicurazione può esercitare nei confronti del lavoratore, è opportuno fare una distinzione in merito alla natura della polizza che il richiedente del finanziamento è obbligato a stipulare.
Le soluzioni presenti sul mercato possono essere divise in due macro-categorie: quelle a protezione del credito vero e proprio (polizze rischio credito) e quelle a tutela delle possibili perdite economiche future (polizze perdite pecuniarie).
Il meccanismo sembra identico, dato che, in caso di licenziamento per fallimento d’azienda o per qualsiasi altra causa non imputabile al lavoratore, la compagnia pagherà alla banca creditrice le rate mancanti del prestito. C’è però una rilevante differenza.
Nelle polizze rischio credito l’ente finanziatore mantiene il diritto di surroga della compagnia nei confronti del debitore. Ciò significa che l’assicurazione, dopo aver liquidato l’istituto di credito, potrà chiedere all’assicurato il rimborso delle somme versate.
Nelle polizze perdite pecuniarie, invece, la tutela per il debitore è maggiore, in quanto la compagnia liquiderà gli importi dovuti al creditore fino al momento in cui il debitore assicurato non troverà un nuovo impiego. In ogni caso, il rimborso resterà a carico della compagnia e l’assicurato non dovrà rispondere in alcun modo.
Resta fermo che in caso di licenziamento per giusta causa oppure di dimissioni volontarie del lavoratore il diritto al rimborso assicurativo viene meno.

Cosa succede alla cessione del quinto dello stipendio se cambio azienda o presento dimissioni dal mio attuale lavoro?

Nel caso in cui, invece, il dipendente si dimetta perché ha trovato lavoro in un’altra azienda? In questo caso la cessione del quinto dello stipendio seguirà il dipendente nel suo nuovo posto di lavoro, con trasferimento delle posizioni nei confronti della nuova azienda. Sarà sufficiente notificare il cambio e proseguire con le rate. Per quanto riguarda invece la circostanza in cui le dimissioni non sono seguite da un immediato ricollocamento lavorativo l’ente, che ha concesso il prestito tramite cessione del quinto, richiederà un accordo per il rimborso delle rate rimanenti.

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