- Chi ha diritto al risarcimento
- Quali sono i danni risarcibili
- Iure proprio
- Il calcolo del danno
- Come ottenere il risarcimento
- Tempi e prescrizione
- Ricapitolando
Chi ha diritto al Risarcimento
A seguito di sinistro stradale, con presenza di RC AUTO, hanno diritto al risarcimento dei danni fisici e dei danni materiali tutti i terzi non trasportati quali ciclisti e pedoni mentre, i soggetti trasportati all’interno dell’auto danneggiata conservano il diritto al risarcimento del danno fisico.
Se a seguito del sinistro dovesse verificarsi l’evento morte l’assicurazione dovrà risarcire chiunque sia legato da un solido e duraturo legame affettivo anche se non è un familiare o convivente.
Il legislatore riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i prossimi congiunti ossia: coniuge, figli, genitori fratelli e sorelle anche non conviventi.
Risarcimento danni incidente stradale mortale
E’ necessario provare qualcosa in sede giudiziale?
La sussistenza del danno non patrimoniale è sorretta dalla presunzione iuris tantum anche se è sempre opportuno, in sede giudiziale, offrire la prova – in concreto – dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto; cfr. Cass. III, 24/04/2019, n. 11200.
Il convivente ha diritto ad essere risarcito?
Si ma deve dimostrare uno stabile legame affettivo con il convivente deceduto. In questo modo potrà desumersi una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali.
Sulla configurabilità dell’esistenza della convivenza more uxorio si è espressa Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 13 aprile 2018 n. 9178 la quale ha stabilito che si configura qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Anche altri soggetti hanno diritto a richiedere il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale?
Esiste la possibilità per parenti meno prossimi, nonni, nipoti cognati e zii di richiedere il risarcimento a patto che venga documentata e dimostrata una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto.
Quali sono i Danni Risarcibili
In caso di morte a seguito di sinistro stradale i danni risarcibili sono quelli (A) patrimoniali e quelli (B) non patrimoniali.
A) I danni patrimoniali
Secondo il combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., includono:
il danno emergente ossia tutte le spese che vanno a depauperare il patrimonio della vittima e che sono inevitabilmente affrontate dalla famiglia (es. spese funerarie, spese mediche ante morte ecc.)
lucro cessante è quello che consegue alla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari. Questa tipologia di danno è maggiormente difficile da dimostrare in quanto l’onere della prova è molto rigoroso. E’ necessario provare una stabile contribuzione del defunto in proprio favore od a favore del bilancio familiare richiede l’accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto a mancare.
B) I danni non patrimoniali:
Sono i danni derivanti per la sofferenza e il turbamento sopportati dai congiunti in seguito alla morte della vittima.
Occorre sottolineare che la risarcibilità del danno tanatologico, che rappresenta il danno derivante nella perdita del bene vita, è molto dibattuta in giurisprudenza e tendenzialmente se ne esclude il ristoro essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso risulta quindi insuscettibile di essere liquidato per equivalente (sul tema Cass. Civ. 22 luglio 2015 n. 15350).
Invece i danni non patrimoniali risarcibili sono:
Iure hereditatis: rappresenta la liquidazione del danno biologico in favore degli eredi della vittima a condizione che dall’evento dannoso alla morte sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento di tale danno. In altre parole raffigura il risarcimento spettante alla vittima che, di rimbalzo, viene destinato agli eredi del defunto.
Iure proprio:
Danni esistenziali e/o da perdita parentale (art. 2059 cod. civ.) Rappresentano quei danni subiti dai prossimi congiunti a seguito dell’evento morte. Hanno natura non patrimoniale come il danno biologico cui si lega strettamente in virtù del fatto che tanto più grave è l’entità delle lesioni psicofisiche tanto più grave è la commozione, inquietudine, dolore patiti dai congiunti. Per tale motivo nella valutazione dell’entità del risarcimento si tiene conto di fattori specifici attinenti o alla vittima (età, handicap, patologie preesistenti, condizione di figlio unico) o ai congiunti della stessa (possibilità di avere altri figli, condizione di orfano di entrambe i genitori)
Il Danno Terminale, fattispecie tipizzata dalla Corte di Cassazione con sentenza n.15350/2015. Viene liquidato nella sola ipotesi in cui le lesioni mortali alla vittima non determinino la morte nell’immediato ma intervenga ad un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni stesse.
Ultima ipotesi di danno non patrimoniale liquidabile è rappresentata dal danno del nascituro ovvero sia quella circostanza nella quale la vittima del sinistro stradale fosse in attesa di un figlio e, allo stesso, può essere liquidato un risarcimento per perdita economica e affettiva.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 aveva individuato nelle “tabelle del Tribunale di Milano (PDF scaricabile qui) il criterio univoco da seguire da parte dei giudici.
Le stesse prevedono un indice tra un minimo e un massimo risarcibile in base al grado di parentela.
Per determinare il risarcimento all’interno del minimo o massimo vengono valutati questi ulteriori parametri:
l’età della vittima e del congiunto
lo stato di convivenza o meno con la vittima
l’esistenza in vita di altri parenti con lo stesso grado di parentela
altri criteri
In caso di sinistro mortale in cui sia responsabile, anche solo parzialmente, un soggetto terzo, i prossimi congiunti o gli aventi diritto hanno diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Considerato che il sinistro mortale dà luogo all’attivazione sia della procedura civile che di quella penale, con riferimento a quest’ultima, risulta fondamentale per i prossimi congiunti, nella fase delle indagini preliminari, nominare i propri consulenti di parte al fine di espletare perizie medico legali (es. autopsia) o cinematiche finalizzate a determinare il nesso di causa tra incidente e decesso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.
Parallelamente sarà necessario mettere in mora la compagnia di assicurazioni di controparte al fine di attivare un dialogo tra la stessa e l’avvocato in rappresentanza degli aventi diritto al risarcimento. Questa fase rappresenterà l’inizio della trattativa per ottenere il risarcimento.
La domanda che molti si pongono è “entro quanto tempo posso richiedere il risarcimento del danno da sinistro stradale?”.
Quindi parliamo di “termine prescrizionale” ossia dell’istituto giuridico che determina il termine entro il quale è possibile far valere un diritto.
La regola generale è dettata dall’art. 2947, II comma, c.c. il quale stabilisce che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”.
Però, la stessa norma di legge (art. 2947cc) al comma III prevede che questo termine venga esteso nel caso in cui, a seguito del sinistro stradale, il soggetto responsabile abbia commesso un reato (omicidio stradale ex art. 589 bis cp o lesioni personali gravi e gravissime ex art. 590 bis cp legge n. 41 del 23.3.2016) allora, solo in questo caso, il termine prescrizionale applicabile è quello relativo al reato commesso.
Risarcimento danno da sinistro stradale: prescrizione: 2 anni
Omicidio stradale semplice prescrizione: 14 anni
Omicidio stradale con ebrezza > 1.5 g/l prescrizione: 24 anni
Omicidio stradale con ebrezza > 0,8 g/l < 1,5g/l prescrizione: 20 anni
Omicidio stradale su strada urbana con velocità prescrizione: 20 anni
doppia maggiore del limite consentito e > di 70 km/h
Omicidio stradale su strada extraurbana superiore prescrizione: 20 anni
di 50 km/h al limite consentito
Omicidio stradale a seguito di passaggio con semaforo prescrizione: 20 anni
rosso o contromano
Omicidio stradale a seguito di inversione di marcia prescrizione: 20 anni
presso intersezioni, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sorpasso pedonale o prescrizione: 20 anni
striscia continua
Lesioni gravi prescrizione: 6 anni
Lesioni gravi, lesioni gravi con stato di ebrezza > 1,5 l/g prescrizione: 6 anni
e lesioni gravissime
Lesioni gravissime con stato di ebrezza > 1,5g/l prescrizione: 7 anni
Lesioni gravi e gravissime con stato di ebrezza > 0,8 l/g e > 1,5 l/g prescrizione: 6 anni
Lesioni gravi o gravissime con velocità su strade urbane prescrizione: 6 anni
doppia del consentito e > di 70 km/h
Lesioni gravi o gravissime su strada extraurbana prescrizione: 6 anni
superiore di 50 km/h al limite consentito
Lesioni gravi o gravissime a seguito di passaggio con semaforo prescrizione: 6 anni
rosso o contromano
Lesioni gravi o gravissime a seguito di inversione di marcia presso prescrizione: 6 anni
intersezioni, curve o dossi
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sorpasso pedonale o prescrizione: 6 anni
Considerato che i reati stradali sono stati introdotti con la legge n. 41 del 23.3.2016 allora, per i reati commessi antecedentemente la data del 25/03/2016 si applicheranno i termini di prescrizione previsti per i reati di omicidio e lesioni personali ossia:
omicidio doloso ex art 575 c.p., prescrizione da 21 anni in su;
omicidio colposo base ex art. 589 c.p., prescrizione in 6 anni salvo ché il reato derivi dalla violazione di norme sulla prevenzione infortuni (prescrizione 14 anni) o si sia verificata la morte o lesioni a più persone (prescrizione 30 anni);
lesioni dolose prescrizione da 6 a 12 anni (varia in
base alle aggravanti artt. 582, 583 e 585 c.p.);
lesioni colpose, ex art. 590 c.p., prescrizione 6 anni.
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