Incidente con morto – statistiche
Secondo le rilevazioni Istat in Italia, ogni anno si contano oltre 3000 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) a seguito di sinistri stradali.
Incidente con morto – Cosa fare
Non si può essere preparati ad un evento del genere, quando accade un incidente stradale ed interviene la morte di uno dei soggetti coinvolti, la prima cosa da fare per gli eredi o per coloro che possono vantare un risarcimento derivante dalla perdita di un proprio caro è sicuramente quella di rivolgersi al miglior avvocato per risarcimento mortale al fine di far valere i propri diritti.
A quale Avvocato dovrò rivolgermi per ottenere il risarcimento del danno in caso di morte?
Dovrò rivolgermi ad un avvocato civilista o penalista?
Sul tema è bene distinguere tra l’azione penale e quella civile.
La missione dell’Avvocato Penalista è quella di assistere gli eredi della vittima nel procedimento di omicidio stradale previsto dall’articolo 589-bis del codice penale il quale afferma: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.
L’Avvocato Civilista specializzato in risarcimento del danno da sinistro Stradale con morto si occuperà dell’azione risarcitoria.
Occorre tenere presente che la materia è decisamente complessa, valutati anche gli importi che vengono risarciti.
Di conseguenza, per la scelta di un Avvocato Esperto in risarcimento mortale che si occupi del danno da perdita parentale e tanatologico, è fondamentale affidarsi ad un Avvocato Civilista con Esperienza in materia di responsabilità civile ed assicurativa, gravi e gravissimi incidenti stradali e risarcimento danni per incidenti mortali, il quale potrà tutelare al meglio i diritti degli eredi delle vittime di incidenti stradali, fornendo assistenza anche nella ricostruzione dell’incidente e acquisizione delle prove per l’azione di responsabilità civile verso i responsabili in solido con la compagnia assicurativa, o il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nel caso di veicolo non assicurato, o pirata della strada.
Chi viene Risarcito in caso di sinistro stradale con morto.
In caso di sinistro stradale mortale chi ha diritto ad essere risarcito?
In via solamente teorica ciascun soggetto danneggiato che abbia avuto uno stretto rapporto affettivo e che soffra della perdita della persona vittima di incidente stradale ha diritto ad essere risarcito.
Nella pratica, la Corte di Cassazione ha ristretto il campo degli aventi diritto individuandoli nella famiglia.
Saranno quindi titolari di detto risarcimento gli ascendenti ed i discendenti in linea diretta anche di secondo grado (quando sia provato in modo inequivocabile lo stretto legame affettivo), i fratelli, i conviventi, i figli adottivi.
Altri legami di parentela possono far nascere il diritto al risarcimento ove sia provato in modo inequivocabile lo stretto legame affettivo, la convivenza e l’assenza di altri familiari in vita.
Ciascuno dei familiari superstiti, infatti, ha diritto ad una somma di entità proporzionata alla durata e all’intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e di sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto
Oggi, grazie ai progressi giurisprudenziali, è oggi riconosciuta anche la risarcibilità del danno morale in capo al figlio nascituro che avrà diritto al risarcimento esclusivamente per i danni da perdita parentale nonché per il pregiudizio economico che il fatto illecito gli ha causato.
Risarcimento Danni Parenti Sinistro Stradale
Quando avviene un incidente stradale mortale, dopo aver espletato le procedure di mediazione e stragiudiziali, possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da sinistro stradale mortale i seguenti soggetti: prossimi congiunti della vittima, conviventi, altri soggetti legittimati.
Quali sono i danni risarcibili in caso di sinistro stradale mortale?
I danni risarcibili a seguito di sinistro stradale mortale sono quelli:
- Patrimoniali: I prossimi congiunti, quando a seguito della morte della vittima del sinistro, sia derivata una perdita economica di cui già beneficiavano o delle quali si sarebbero serviti in futuro gli spettano, secondo il combinato disposto degli art. 1223 e 2056 del codice civile, il danno emergente e il lucro cessante.
- Morali o da perdita parentale: sono i danni derivanti a causa della sofferenza e per il turbamento subiti dai congiunti in seguito alla morte della vittima
- il danno da morte non patrimoniale c.d. “iure hereditatis: danni derivanti dalla morte che segua dopo un rilevante lasso di tempo dalle lesioni quindi trattasi di quel danno direttamente subito dalla vittima nel periodo fra la lesione ed il decesso che si trasferisce esclusivamente agli eredi a condizione che sia intercorso un determinato lasso di tempo. La Cassazione civile sez. Lav. n. 8204/2003 ha stabilito che per far si che il danno sia degno della tutela minima risarcitoria è indispensabile che il periodo di sopravvivenza della vittima si protragga me un tempo tale da consentire al danneggiato di “apprezzare” la perdita delle utilità perdute a causa dell’inesorabile approssimarsi della morte.
Quali sono i danni non risarcibili in caso di sinistro stradale mortale?
Il danno tanatologico è il danno derivante dalla perdita del bene vita.
Il danno tanatologico, definito come il danno derivante dalla morte in sé, ma che la Giurisprudenza Maggioritaria tende ad escluderne la risarcibilità.
Prescrizione azione di risarcimento del danno derivante da sinistro mortale
Quanto tempo ho per fare la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione?
In questo caso parliamo di prescrizione che è l’estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo eserciti per il termine determinato.
Per ciò che riguarda i sinistri stradali l’art. 2947, II comma, c.c. stabilisce che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in 2 anni”.
Al comma 3 dell’art. 2947 c.c. viene stabilita un’eccezione alla regola generale nell’ipotesi in cui se il fatto sia considerato dalla legge come reato. Se per quel determinato reato è predeterminato un termine prescrizionale maggiormente lungo, allora tale termine prolungato si applica anche all’azione civile.
Quindi, si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali.
Esempi di reati che possono essere commessi in caso di incidenti sono quelli di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.) e di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.).
Se però il reato è estinto per una causa diversa dalla prescrizione o sia stata emessa una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive sempre in due anni.
La decorrenza del termine prescrizionale coincide con la data di estinzione del reato o con la data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Sul tema prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato la Corte di Cassazione civile, sez. VI – 3, Ordinanza 24/10/2018 n° 26958 ha determinato che l’allungamento dei termini di prescrizione può essere applicato da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato purchè vi sia un nesso eziologico tra il danno lamentato e il reato, anche in via indiretta e mediata, secondo il criterio della regolarità causale.
Facciamo un esempio.
Sinistro tra due veicoli dove il proprietario dell’autovettura ha ricevuto solo danni al mezzo mentre il passeggero ha subito danni fisici.
In questo caso, solo quest’ultimo potrà beneficiare dell’allungamento dei termini di prescrizione in quanto, le lesioni hanno un nesso causale con il reato ex art. 590 c.p. di lesioni colpose.
Per questa tipologia di reato, essendo il termine di prescrizione di 5 anni dal giorno del sinistro, il passeggero che ha riportato danni fisici potrà beneficiare di questo maggior termine.
Di contro, il proprietario, non potrà invocare l’allungamento dei termini di prescrizione poiché i danni al veicolo non sono conseguenza di un reato.
Interruzione della prescrizione
Se il danneggiato invia all’assicurazione competente per il risarcimento la richiesta di risarcimento (messa in mora ex art. 1219 cc allora il corso della prescrizione può considerarsi interrotto.
Ciò consente di far iniziare nuovamente il calcolo dei termini.
Concorso di colpa incidente stradale mortale
In tema di sinistri stradali si ha concorso di colpa quando la responsabilità dell’incidente è da attribuirsi a tutti i soggetti coinvolti e non si attribuisce ad un unico responsabile.
Il grado di responsabilità viene stabilito in percentuale, ad esempio, in un sinistro dove sono coinvolti due soggetti possiamo vedere attribuita la colpa in egual misura (50% e 50%) o in misura ridotta ad uno dei protagonisti (ad esempio 75 % e 25 %).
Sul piano codicistico il legislatore ha previsto quale regola generale che il concorso di colpa sia paritario tant’è che l’articolo 2054 del codice civile al comma 2 stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli?
Sarà quindi onere delle parti fornire prova liberatoria per esentare una delle parti protagoniste del sinistro, se tale prova non sarà fornita allora ognuno risarcirà l’altro per la metà.
Per liberarsi di questa presunzione il soggetto dovrà quindi provare di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10031 del 29 aprile 2006)
Quanto pagano per incidente stradale mortale
I famigliari di un soggetto deceduto a causa di un incidente mortale causato da un fatto illecito altrui maturano il diritto ad ottenere un risarcimento danno su:
- Sul pregiudizio patrimoniale e la perdita economica subita
- Per le sofferenze psico/fisiche subite a causa della perdita del famigliare
Questo pregiudizio, definito come danno da perdita parentale, e viene calcolato attraverso le tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale
Rapporto di parentela | Valore monetario base | Aumento personalizzato (fino a max) |
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio | € 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del figlio per morte di un genitore | € 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto | € 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del fratello per morte di un fratello | € 24.350,00 | € 146.120,000 |
A favore del nonno per morte di un nipote | € 24.350,00 | € 146.120,00 |
O dalle Tabelle del Tribunale di Roma, per la liquidazione del danno non patrimoniale la morte di un congiunto e che hanno un diverso criterio di calcolo rispetto a quelle milanesi
Tabella liquidazione del danno non patrimoniale la morte di un congiunto (Tribunale di Roma) | ||
Valore punto per il 2019: Euro 9.806,7 | ||
Relazione parentela con la vittima | Punti | Note |
Genitore | 20 | il punto può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla sussistenza di un serio rapporto affettivo) |
Figlio | 18 | |
Avo | 6 | |
Fratello | 7 | |
Nipote | 6 | |
Zio | 6 | |
Cugino | 2 | |
Coniuge | 20 | |
Convivente | 20 | |
Età della vittima | Punti aggiuntivi | |
0-20 | 5 | |
21-40 | 4 | |
41-60 | 3 | |
61-80 | 2 | |
Oltre 80 | 1 | |
Età del congiunto | Punti aggiuntivi | |
0-20 | 5 | |
21-40 | 4 | |
41-60 | 3 | |
61-80 | 2 | |
Oltre 80 | 1 | |
Convivenza | Punti aggiuntivi | |
Convivenza tra congiunto e de cuius | 4 | |
Assenza di altri familiari conviventi | 3 | |
Assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado | Aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo | |
Non convivenza | Possibilità di riduzione fino a 1/2 del punteggio complessivo |
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