Gli ammortizzatori sociali e le misure di sostegno all’impresa
La cassa integrazione
L’integrazione salariale si distingue in ordinaria, straordinaria ed in deroga, a seconda del settore produttivo e della grandezza dell’impresa. Parimenti, a seconda del tipo di integrazione salariare accessibile, variano i requisiti di acceso. La disciplina viene riportata schematicamente nella tabella di cui sotto. INTEGRAZIONE SALARIALE AZIENDE TUTELATE CRITERIO DIMENSIONALE REQUISITI DI ACCESSO CIGO (cassa integrazione ordinaria) agricoltura, industria, manifattura, edili, cinematografia (art. 10 D.lgs. 148/2015) no – sospensione del lavoro o orario ridotto per situazioni aziendali dovute a venti transitori e non imputabili a impresa – situazioni temporanee del mercato CIGS (Cassa integrazione Straordinaria) imprese appaltatrici, edili, cooperative e consorzi agricoli, vigilanza (art. 20 D.lgs. 148/2015) più di 15 dipendenti – rioganizzazione aziendale; – crisi aziendale; – contratti di solidarietà; attività commerciali, logistica, agenzie di viaggi, trasporto aereo, partiti e movimenti politici (art. 20 D.lgs. 148/2015) più di 50 dipendenti CIGD (Cassa integrazione in deroga) La cassa integrazioni guadagni in deroga è stata lo strumento con cui di volta in volta i Governi hanno inteso dare attuazione a politiche di sostegno alle imprese, anche in deroga alla vigente legislazione, per fronteggiare particolari crisi economiche. È stata utilizzata per la prima volta nel 2004 e quindi a seguito di vari interventi, con la l.92/2012 (c.d. legge Fornero) ne è stata generalizzata la possibilità di ricorso. La tabella su-riportata ha valore meramente divulgativo, poiché, come facilmente apprezzabile, le categorie ed i requisiti di accesso sono complessi ed involuti, pertanto la possibilità di accesso dovrà essere valutata singolarmente per ogni singola azienda.Come si presenta la domanda per la cassa integrazione
Qualsiasi sia la tipologia di integrazione salariare che viene richiesta dall’azienda, la stessa viene concessa unicamente qualora il dissesto dell’impresa sia temporaneo. Al fine del vaglio dei requisiti e della temporaneità della prestazione e dei criteri di rotazione dei lavoratori (in caso di CIGS), la domanda di accesso alla relativa cassa dovrà essere preceduta da una consultazione sindacale volta all’esame congiunto in merito alla ripresa della normale attività produttiva. La procedura sindacale avrà una durata di circa 15 giorni, al termine della quale, il datore di lavoro potrà sospendere l’attività produttiva e presentare telematicamente domanda di accesso alla Cassa integrazione all’INPS di competenza. La Cassa integrazione ordinaria verrà corrisposta per 13 settimane prorogabili ogni tre mesi sino a complessive 52 settimane. Con riguardo alla cassa integrazione straordinaria, la prestazione potrà avere una durata compresa fra i 12 e i 24 mesi a seconda della causa di accesso. La prestazione erogata ammonterà quindi all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.I fondi di solidarietà
I fondi di solidarietà, sono la “rete di salvataggio” per tutte quelle imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIG (cassa integrazione) e si differenziano in: Fondi bilaterali di solidarietà; Fondo di solidarietà residuale. I fondi bilaterali di solidarietà sono stati costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assicurare a tutte le imprese con più di 15 dipendenti, non rientranti nell’ambito di applicabilità della cassa integrazione, la tutela in caso di sospensione o cessazione della prestazione lavorativa. L’ambito di applicazione e le modalità di erogazione dei contributi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva e variano a seconda della tipologia di azienda. Parallelamente, per i datori di lavoro, che occupano mediamente più di 15 dipendenti e per i quali non è stato ancora attivato un fondo bilaterale, sarà possibile l’accesso al fondo di solidarietà residuale. La procedura di accesso ai fondi è ricalcata rispetto all’accesso alla cassa integrazione, con le differenze dettate dalla natura contrattuale dell’istituzione.Fondo id integrazione salariale
Con le stesse modalità di accesso alla Cassa Integrazione, gli imprenditori che non rientrano nella disciplina della CIG e che impiegano mediamente più di cinque dipendenti – e quindi esclusi anche dai fondi bilaterali – possono accedere al Fondo di integrazione salariale. Le prestazioni erogate sono: – assegno di solidarietà: durata 12 mesi, erogato per imprese che hanno sottoscritto accordi sindacali al fine di evitare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – assegno ordinario: durata 26 settimane, erogato per le medesime causali di cui alla CIGO o CIGS.Conclusioni
Il lavoro è un bene ed un interesse tutelato dallo Stato. Viene inteso non solo come fonte di produzione di beni ma come elemento fondante e formativo della personalità dell’uomo. Dall’altra parte del contratto di lavoro, l’impresa non è solamente produzione. L’imprenditore ha costruito la propria azienda dal nulla, con notti insonni e giornate di lavoro. A volte parte datoriale non ha altra scelta se non licenziare, ma la scelta non può essere dettata dalla mancanza di informazione sulle misure di tutela delle imprese. Tutelati, informati.RICHIEDI UNA CONSULENZA
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