Annullamento matrimonio all’estero, persone dello stesso sesso.
Legittimità dell’annullamento del matrimonio
SENTENZA CASS. CIV. SS.UU. N. 16957 DEL 27/06/2018 (il giudice amministrativo è incompetente a conoscere delle controversie relative alla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso)
La questione relativa alla legittimità o meno dell’atto del Prefetto con cui si dispone l’annullamento della trascrizione, nei relativi registri, del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso è stata risolta con la sentenza della Cass. Civ. n. 16957 del 27.06.2018.
La sentenza de quo trae origine dal ricorso presentato da due donne che, avendo contratto matrimonio a Barcellona, avevano ottenuto la trascrizione dello stesso da parte del Sindaco di Roma Capitale nel registro dei matrimoni presso l’ufficio dello stato civile del comune. Il Prefetto di Roma, sulla base di una circolare del Ministero dell’Interno, ne disponeva, però, l’annullamento.
Le interessate ricorrevano allora al Tar Lazio, chiedendo la nullità di tutti gli atti ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a. in combinato disposto con la l. 241 del 1990, per difetto di attribuzione e incompetenza assoluta o, in subordine, l’annullamento degli stessi poiché illegittimi.
Il Tar dava ragione alle ricorrenti, ritenendo che la rettifica e la cancellazione degli atti dello stato civile sia da attribuirsi in via esclusiva all’autorità giudiziaria ordinaria. Di conseguenza il Ministero dell’Interno appellava la vicenda al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, in riforma della sentenza impugnata, sosteneva che seppur sia pacifico che il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, abbia il compito di tenuta dei registri dello stato civile, la titolarità della funzione è sempre da attribuirsi al Ministero dell’Interno.
Il Sindaco, pertanto, altro non è che un delegato del Governo, rimanendo sempre soggetto alle direttive del Ministero che opera sul territorio per il tramite del Prefetto. In ultimo, per quanto attiene alla trascrivibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, il C.d.S. rilevava che la diversità di sesso tra gli sposi costituisce condizione di validità e di efficacia del matrimonio e, per questo, è inidoneo a costituire lo stesso status giuridico delle coppie coniugate.
La Cassazione ha, invece, accolto il ricorso presentato dalle due donne. In ordine alla competenza a giudicare la trascrivibilità di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, sostiene che sia da attribuirsi al giudice ordinario, poiché riguardante uno status delle persone, e che solo quest’ultimo, in via incidentale, possa disappliccare l’atto che le due ricorrenti avevano impugnato dinanzi al Tar. Difatti, la risoluzione delle controversie e delle questioni che attengono allo status e alla capacità delle persone da parte della giustizia ordinaria è tesa ad assicurare la certezza erga omnes e l’uniformità dei giudicati.
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