Eredità con beneficio d’inventario

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Che cos’è l’eredità?

L’eredità costituisce l’insieme dei diritti e obblighi di cui era titolare la persona defunta, fatta eccezione per quelli personali che si estinguono con la morte.Quali tipologia di eredità ci sono?L’eredità si trasmette per
  • Legge (art. 565 c.c.)
  • Testamento (art. 587 c.c.)
Nella successione legittima ex art. 565 c.c. l’eredità si trasmette al coniuge, ai figli (legittimi e naturali), ai genitori (legittimi), ai fratelli e alle sorelle, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Questo fenomeno successorio nasce non dalla volontà del defunto, bensì nella legge. Affinché si verifichi la successione legittima è necessaria:
  • la mancanza di un testamento,
  • l’esistenza di un titolo per succedere ossia una relazione familiare tra il chiamato e il defunto,
oppure in mancanza di entrambi
  • un legame con lo Stato costituito dal rapporto di cittadinanza.
Nella successione testamentaria art. 587 c.c. l’eredità si trasmette con il testamento. Il testamento è un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. Al testatore spetta infatti decidere i chiamati alla successione e la misura in cui questi devono succedere. Fondamento delle successioni testamentarie è l’esigenza di tutelare l’autonomia privata, in particolare l’interesse del testatore a non veder disperso il suo patrimonio e a stabilire una certa destinazione per il periodo successivo alla sua morte.

Accettazione dell’eredità, in particolare con beneficio d’inventario:

L’eredità può essere accettata, quindi senza alcuna riserva, o accettata col beneficio d’inventario. Nella prima ipotesi (accettazione eredità) il patrimonio dell’erede e quello del defunto diventano un tutt’uno e, dunque, l’erede sarà tenuto al pagamento di eventuali debiti del parente perduto. Nella seconda ipotesi (accettazione con beneficio d’inventario) il patrimonio dell’erede non si unisce con quello del defunto. Vediamo di approfondire l’istituto dell’accettazione col beneficio d’inventario: è una dichiarazione resa con atto pubblico ai sensi dell’art. 490 c.c. con il quale una persona dichiara di accettare l’eredità ma tiene separato il proprio patrimonio da quello del defunto per cui eventuali creditori ereditari non possono agire per il soddisfacimento dei loro debiti sul patrimonio dell’erede. La dichiarazione solenne viene resa personalmente, quindi, in caso di impossibilità a presenziare personalmente, sarà necessario delegare un altro soggetto tramite procura notarile.

Come procedere per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario:

E’ necessario che vi sia una dichiarazione che deve essere presentata a scelta al:
  • notaio;
  • al cancelliere del tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione va iscritta nel Registro delle successioni che si trova nello stesso tribunale. Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione dovrà essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà, a sua volta, con decreto di designazione del pubblico ufficiale.

Procedura davanti al notaio e relativi costi:

L’accettazione dell’eredità può essere effettuata davanti al notaio. Il professionista riceverà la dichiarazione dell’accettante al beneficio d’inventario. In un secondo momento procederà all’inventario dei beni, dove potranno essere presenti gli eredi del defunto ed eventuali creditori del defunto. Il costo può variare in relazione al professionista che agisce, in media tra i 1.500,00 e i 2.000,00 euro

Procedura davanti il cancelliere e relativi costi:

Per dichiarare l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario sarà necessario fissare un appuntamento con la cancelleria del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva stabilito l’ultimo domicilio. I documenti necessari per poter procedere sono:
  • documento personale di identità valido (carta d’identità);
  • fotocopia del certificato di morte (in sola visione) oppure gli esatti dati anagrafici della persona scomparsa;
  • solo per il caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare;
  • codice fiscale del defunto e dell’accettante;
  • 2 marche da bollo da € 16,00 + 1 marca da bollo da € 11,63;
  • versamento per trascrizione di € 294,00 da effettuarsi tramite MOD. F24 elide subito dopo la redazione dell’atto di accettazione con beneficio d’inventario (in quanto sul Mod. F24 Elide deve essere riportato, tra le altre cose, anche il numero e l’anno dell’atto).
E’ dovuta un’unica tassa di registro da € 294,00 anche per più persone che effettuano l’atto contemporaneamente. Per il rilascio immediato di una copia dell’atto (l’originale viene custodito presso l’ufficio): una marca da € 34,89 ovvero € 11,63 per il rilascio dopo 5 giorni.

Che cos’è e come si fa l’inventario:

L’ inventario consiste in una descrizione dettagliata delle singole cose facenti parte di un patrimonio che si trovano raccolte e conservate in un dato luogo e che appartengono a una data persona o ente. Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione col beneficio, l’erede che sia nel possesso dei beni ereditari e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario è tenuto alla compilazione dell’inventario entro tre mesi dalla data in cui è divenuto erede o quando si è aperta la successione, in mancanza è considerato erede puro e semplice. Nella ipotesi in cui l’erede non abbia effettuato preliminarmente la dichiarazione di accettazione dell’eredità ma, al contrario abbia completato preventivamente l’inventario, nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario dovrà effettuare la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio; in mancanza il chiamato perde il diritto ad accettare l’eredità. Se l’inventario è terminato dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto. Al contrario se il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario nel termine di 10 anni; effettuata la dichiarazione, l’inventario va completato entro tre mesi (salvo proroga). In difetto, il chiamato verrà considerato erede puro e semplice. Se, invece, verrà effettuato prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario andrà effettuata entro 40 giorni dal compimento dell’inventario, in mancanza il chiamato perderà il diritto di accettare l’eredità.

Costi dell’inventario:

Per l’inventario dell’eredità sarà necessario versare il contributo unificato, pari ad € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente per minori, interdetti, inabilitati o persone assoggettate ad amministrazione di sostegno) oltre ad una marca da bollo di € 27,00. Nella ipotesi in cui venga richiesta la nomina del cancelliere occorrerà inoltre presentare:
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata e con l’indicazione (e relativi indirizzi) delle persone che dovranno assistere all’inventario. Tale dichiarazione potrà essere effettuata nei municipi o in cancelleria all’atto della presentazione del ricorso.
  • Versamento su modello F23 di € 200,00 per la registrazione dell’inventario da consegnare in cancelleria all’atto dell’iscrizione.
L’inventario è soggetto al bollo di € 16,00. Una marca ogni quattro facciate da consegnare al cancelliere.

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