Come si determina l’importo dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile?
In entrambi i casi, sia per l’assegno di mantenimento ovvero per quello divorzile l’importo può essere determinato attraverso due modalità. Nell’ipotesi in cui i coniugi raggiungano un accordo economico devono formalizzarlo nelle condizioni del ricorso consensuale per la separazione, medesima modalità è prevista in caso di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento dello stesso. In alternativa, ovverosia nel caso in cui marito e moglie non trovino l’intesa sulle cifre e sulle modalità, con una decisione del Tribunale che con una sentenza stabilirà l’importo dovuto da un coniuge in favore dell’altro.Può essere modificato l’importo dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile?
E’ possibile addivenire ad una modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento o divorzile o addirittura alla revoca dello stesso se ricorrono determinate condizioni per il tramite di un ricorso ex art.710 cpc. Ciò non esonera l’obbligato a pagare gli importi dovuti fintanto che il Tribunale non si sia espresso. I coniugi possono depositare un ricorso congiunto, ove abbiamo trovato un accordo sull’importo dell’assegno o, in caso contrario, il coniuge che vuole ottenere la revoca o modifica, promuoverà un’azione giudiziale e attenderà la decisione del tribunale. In quest’ultimo caso, il ricorrente avrà l’onere di dimostrare il sostanziale mutamento delle condizioni economiche come ad esempio la perdita del lavoro o, al contrario, l’arricchimento della controparte. E possibile addivenire ad un nuovo accordo anche con lo strumento della negoziazione assistita.Cosa fare se il coniuge non corrisponde l’assegno di mantenimento o divorzile.
Nell’ipotesi in cui il coniuge non ottemperi all’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli o al versamento dell’assegno divorzile è necessario recarsi da un avvocato. Il legale redigerà una lettera di messa in mora ex art. 1219 c.c. che trasmetterà a mezzo posta elettronica certificata o tramite raccomandata a/r all’obbligato intimandogli di versare gli arretrati entro una data stabilita oltre a diffidarlo nel riprendere correttamente i versamenti. In questo caso il coniuge inadempiente si trova davanti sostanzialmente a due opzioni, o non paga oppure corrisponde il dovuto. Vi è però una terza via, con il consenso dell’avente diritto si può trovare un accordo che permetta all’obbligato di recuperare l’arretrato attraverso un rientro rateale o in altre forme. Nell’ipotesi in cui l’ex coniuge non provveda al pagamento si può procedere con il pignoramento delle somme. È opportuno ricordare che la sentenza di separazione o divorzio costituisce titolo esecutivo e di conseguenza non sarà necessario richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ma si può direttamente procedere con la notifica dell’atto di precetto il quale rappresenta l’ultimo avvertimento al debitore per provvedere al pagamento del dovuto. Nel caso in cui nemmeno a seguito della ricezione dell’atto di precetto il debitore non provveda a sanare la propria posizione procedendo con il versamento delle somme dovute, si può procedere con un pignoramento presso terzi (es. pignorando il datore di lavoro o la banca) o un’esecuzione immobiliare. La documentazione necessaria all’avvocato per poter avviare l’azione esecutiva è la seguente: sentenza di separazione o divorzio munita con formula esecutiva (se l’assistito non la trova l’avvocato potrà reperirla in Tribunale) e, nel caso si renda necessario recuperare anche l’importo relativo alle spese straordinarie, le ricevute di pagamento.Se non conosco beni aggredibili dell’ex coniuge inadempiente?
Nel caso in cui non si conoscano i beni da aggredire giudizialmente dell’ex coniuge è possibile effettuare una ricerca interrogando la banca dati dell’Agenzia delle Entrate. L’avvocato incaricato, munito di precetto notificato, potrà essere autorizzato ad interrogare la banca dati dell’Agenzia delle Entrate attraverso la redazione e il deposito di un ricorso ex art. 492 bis c.c. il quale recita testualmente: “il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”. All’esito dell’interrogazione verrà rilasciato un documento con l’indicazione di tutti gli atti notarili registrati dall’ex coniuge, dei rapporti bancari e dei redditi dichiarati. Avendo avuto contezza dei beni aggredibili è possibile procedere con il pignoramento che costringerà il debitore a pagare anche senza il suo consenso.RICHIEDI UNA CONSULENZA
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