Chi ha diritto alla Casa Familiare in caso di separazione tra i coniugi?

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Per “casa familiare” deve intendersi il luogo che la famiglia, in costanza di matrimonio, ha scelto come centro di aggregazione. La casa è, da sempre, oggetto di disputa tra i coniugi che intendono separarsi. L’assegnazione della stessa da parte del giudice avviene principalmente al fine di tutelare i figli (art. 337 sexies c.c.). È necessario, però, operare una distinzione a seconda che questi ultimi si siano resi o meno indipendenti economicamente. Nel secondo caso (in presenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autonomi) il giudice provvederà ad assegnare la casa al coniuge collocatario – anche se proprietario dell’immobile è l’altro genitore – con l’obiettivo di assicurare alla prole lo stesso habitat familiare ed evitare, di conseguenza, ulteriori quanto inutili mutamenti nella vita dei figli. Ciò che viene trasferito al coniuge collocatario è il solo diritto di abitazione, restandone proprietario l’altro coniuge, sebbene le sue facoltà siano di fatto limitate, non potendo abitare o utilizzare l’immobile. Tale principio, ovviamente, non si applica nel primo caso, ossia quando la prole sia ormai finanziariamente autosufficiente. In questa circostanza, come nel caso in cui la coppia non abbia avuto figli, la casa coniugale non può, secondo una pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 6020/2014), neppure essere attribuita al coniuge economicamente più debole, rimanendo nella piena disponibilità del suo proprietario. A seguito dell’assegnazione della casa coniugale, possono intervenire una serie di condizioni che potrebbero portare alla revoca del provvedimento. Tra questi, certamente, vi è il caso in cui il coniuge assegnatario abbia contratto un nuovo matrimonio oppure abbia deciso di spostare la propria residenza o, ancora, quando i figli si siano, nel frattempo, resi indipendenti.

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